Vendita e consegna di DPI di 3 Categoria anticaduta in tutta italia.
Secondo l’articolo 74 del D.Lgs. 81/08, un Dispositivo di Protezione Individuale è “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che ne minacciano la sicurezza o la salute durante il lavoro …”. Con il termine individuale si intende che il dispositivo al momento dell’uso protegge il singolo individuo e non più persone.
La terza categoria identifica i dispositivi atti a proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e dal rischio di morte, come per esempio la caduta dall’alto.
È obbligatoria la revisione dei DPI di 3 categoria e con che periodicità? Sì, come previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/08 , D.Lgs 475/92 e norma UNI EN 365:2005) l’ispezione periodica è obbligatoria per tutti i DPI di 3^ categoria con cadenza annuale, ossia ogni 12 mesi (salvo diverse indicazioni del costruttore).
La verifica periodica dei DPi può essere effettuata solamente da “persona competente” come previsto dalla UNI EN 365, quindi da personale esperto che abbia una profonda conoscenza, esperienza e preparazione sulle attrezzature specifiche utilizzate. Può essere necessario un addestramento rivolto alla persona competente da parte del fabbricante su DPI specifici o altro equipaggiamento, per esempio a causa della loro complessità o innovazione.
Ad ogni ispezione è necessario mettere a disposizione del tecnico verificatore il libretto d’uso e manutenzione originale di ogni dispositivo, dove vi è un’apposita scheda di revisione che verrà compilata ad ogni controllo. Il libretto inoltre dev’essere obbligatoriamente pre-compilato negli appositi campi recanti i dati del dispositivo stesso (marca, articolo, norma di riferimento, n° di serie, data di primo utilizzo, nome assegnatario, ecc..).





